Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se l'adozione è compiuta da una coppia convivente l'adottato acquista e trasmette il cognome di uno dei due componenti, individuato di intesa tra loro».